E’ stata istituita una Commissione Parlamentare d’Inchiesta sugli illeciti agroalimentari e sulla gestione dell’amianto. Ne dà puntuale informazione il dottor Raffaele Guariniello (*)
Nell’istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti ambientali oltre che agroalimentari, la legge 10 maggio 2023 n. 53 riapre la strada purtroppo smarrita in questi ultimi anni verso un indispensabile ripensamento della normativa vigente in tema di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché alle inadempienze in materia di soggetti pubblici e privati.
AMIANTO SOTTO INCHIESTA
Era da tempo che si attendeva un’iniziativa del tipo prospettato dalla legge 10 maggio 2023 n. 53, istitutiva di una Commissione Parlamentare di inchiesta sugli illeciti ambientali oltre che agroalimentari. Mi riferisco all’art. 1, comma 1, lett. h), che attribuisce alla Commissione anche il compito di verificare l’eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché il rispetto della normativa vigente e le eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati. Il fatto è che non si è ancora rimarginata la ferita aperta dalla disattenzione in cui è caduta la proposta di legge elaborata dalla Commissione di studio sulla riforma della normativa sull’amianto creata con D.M. 30 aprile 2019, n. 114 e avente per oggetto modifiche alle norme dettate dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 in tema di cessazione dell’impiego dell’amianto.
PROPOSTE DI MODIFICA DELLA NORMATIVA VIGENTE
L’occasione è quanto mai propizia per porre sul tappeto alcuni dei problemi che a tutt’oggi stanno frenando la tutela delle popolazioni contro l’esposizione all’amianto. Purtroppo, non pochi dei meccanismi previsti dalle norme vigenti sono rimasti concretamente inutilizzati: sia per il rinvio a decreti ministeriali non sempre poi tempestivamente emanati, sia per la laboriosità di determinati adempimenti, sia per l’inerzia di alcuni degli organismi deputati alla realizzazione di tali adempimenti, sia per la debolezza dell’apparato sanzionatorio. Non senza contare che nel frattempo si è ulteriormente sviluppato il sapere in materia. Si pensi alla fibra anfibolica di fluoro-edenite, presente in Italia sul territorio del Comune di Biancavilla, riconosciuta dalla comunità scientifica quale causa di mesotelioma attraverso una serie di meccanismi patogenetici analoghi a quelli delle fibre d’amianto.
LA RIMOZIONE DELL’AMIANTO
A ragione, la legge n. 53/2023 punta l’attenzione sullo smaltimento dei materiali contenenti amianto. Si rendono, infatti, necessari interventi in materia ambientale, amministrativa, urbanistica e fiscale in favore dei privati e delle imprese, al fine di incentivare e accelerare la rimozione dell’amianto dai numerosi siti di proprietà privata presenti sul territorio nazionale, e in tal guisa riconnettere l’interesse pubblico alla bonifica totale dall’amianto, quale espressione urgente della tutela dell’ambiente, con l’iniziativa economica privata e con la funzione sociale della proprietà sulla falsariga degli artt. 9, 32, 41 e 42 Cost. Molti siti di proprietà privata, per avviare la rimozione dell’amianto ivi presente, necessitano di costi tanto alti da farne preferire l’abbandono totale o parziale. Indispensabile è una specifica strategia, come la previsione di un apposito Fondo per la riconversione e la riqualificazione degli immobili e delle aree industriali dismesse. Né si dimentichi che, tra i costi alti quando non proibitivi per bonificare dall’amianto un edificio, pesano quelli relativi allo smaltimento dell’amianto dovuti alla rarità di discariche presenti sul territorio nazionale e, spesso, al conseguente trasporto all’estero dei materiali da smaltire, o ancor peggio al conferimento in discariche abusive talvolta gestite dal crimine organizzato. E da non trascurare è che un corretto censimento dei materiali contenenti amianto richiede requisiti di conoscenza, abilità, autonomia, responsabilità, in linea con la norma Uni 11903:2023 appena pubblicata il 21 aprile scorso.
IL REGIME SANZIONATORIO
Si affaccia, altresì, l’esigenza di irrobustire il regime sanzionatorio. Fa spicco, in proposito, la palese inadeguatezza dell’apparato sanzionatorio allestito a salvaguardia del divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto: una mera ammenda. Ben più efficace sarebbe la pena della reclusione e della multa, magari con previsione di un’apposita circostanza aggravante per l’ipotesi in cui datori di lavoro, dirigenti, preposti, abbiano in uno o più soggetti contribuito a determinare o ad anticipare l’insorgenza di un mesotelioma.
RICERCA ATTIVA DEI CASI DI PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE
Allarmano poi i comportamenti tesi a depotenziare il sistema di sorveglianza epidemiologica delle patologie da amianto in Italia, sia attraverso il mancato supporto alle attività connesse alla registrazione dei mesoteliomi in alcune Regioni italiane, sia attraverso la mancata notifica all’Autorità Giudiziaria dei casi di patologia asbesto correlata, certi o sospetti. Pressante è l’esigenza di andare in tutto il Paese alla ricerca dei tumori asbesto correlati, e di evitare che restino sepolti negli archivi dei comuni e degli ospedali. Lo scopo non è solo quello di celebrare i processi penali a carico dei responsabili e di far risarcire le vittime e i loro congiunti, bensì anche di scoprire luoghi insospettati e insospettabili di esposizione a rischi di cancro. In questa prospettiva, appare indispensabile stabilire obblighi di comunicazione dei casi di patologie asbesto-correlate che disancorino l’osservanza di tali obblighi da controproducenti discrezionalità e che siano assistiti da un adeguato regime sanzionatorio.
I DISASTRI AMBIENTALI
E poi i processi penali sull’amianto celebrati in questi ultimi anni hanno aperto gli occhi. Hanno fatto capire che i rischi ambientali non possono essere confinati dentro le mura delle fabbriche, ma possono espandersi in danno dell’intera comunità. Sino ad assumere le dimensioni del disastro ambientale: e, cioè, di un disastro che -a differenza di un evento come l’improvvisa piena di un torrente- può prolungarsi nel tempo per anni e anni. Non possiamo, non dobbiamo interessarci soltanto dei luoghi di lavoro. Dobbiamo occuparci anche degli ambienti di vita. Dobbiamo tutelare anche la sicurezza e la salute dei cittadini. E a questo scopo s’impone un’interpretazione autentica di norme del Codice penale quali gli artt. 434, 449 e 452-quater, onde chiarire che, ai fini del decorso del termine di prescrizione del reato, il disastro ambientale s’intende consumato sino a che non ne cessino gli effetti lesivi o pericolosi per l’ambiente o per le persone, e non -come sostiene la Corte di Cassazione- solo sino al momento in cui hanno fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione dell’amianto.
Legge 10 maggio 2023, n. 53 (23G00061) (G.U. 18 maggio 2023, n. 115)
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Raffaele Guariniello, già magistrato dal 1969 al 2015: Pretore, GIP, Procuratore della Repubblica Aggiunto Coordinatore del Gruppo Sicurezza e Salute del Lavoro, Tutela del Consumatore e dei Malati a Torino. Titolare, con i colleghi Gianfranco Colace e Sara Panelli, dei processi sul caso Eternit. Consulente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sull’uranio impoverito dal 2016 al 2018. Presidente della Commissione Amianto istituita dal Ministro dell’Ambiente nel 2019. Presidente della Commissione Federale di Garanzia dal 2021. Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’I.N.L. dal 2022. Il 28 aprile 2023 è stato insignito, a Casale Monferrato, del Premio Parco Eternot [NELLA FOTO GRANDE IN ALTO].
Speriamo che i lavori di questa Commissione e le proposte di Guariniello, vedano una buona conclusione, non come per la Commissione precedente.